Statuto

L'anello forte è un’Associazione fondata da un gruppo di donne di Monforte d’Alba con lo scopo di contrastare il Climate Change, rispettare l’ambiente e tutelare il futuro del Pianeta promuovendo la cultura della rigenerazione degli scarti, organici e non, della filiera vitivinicola per poi immetterli nuovamente nella stessa filiera in un’ottica di economia circolare, mantenendo la memoria contadina che non ha mai sprecato nulla.

Inoltre, intende condividere con l’intera comunità la proposta di limitare gli scarti e dare una seconda vita ai rifiuti.  

Articolo 1 – Denominazione.

L’Associazione è denominata: L’anello forte riprendendo il titolo del libro pubblicato da Giulio Einaudi Editore nel quale Nuto Revelli raccontò il dopoguerra della campagna piemontese attraverso le testimonianze delle donne. Gli eredi dell’autore e l’editore hanno rilasciato una dichiarazione che consente l’utilizzo del titolo e del riferimento.

Articolo 2 – Sede.

L’Associazione ha sede in Monforte d’Alba, Borgata Manzoni, 22/a. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria ma solo comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 – Durata.

L’Associazione ha durata illimitata e può sciogliersi o essere sciolta nei casi previsti dall’articolo 17.

Articolo 4 – Statuto.

Lo Statuto definisce le regole fondamentali di comportamento cui conformarsi nella vita associativa. Esso vincola alla sua osservanza tutti i componenti degli Organi dell’Associazione e i Soci.

Articolo 5 – Scopo.

L’anello forte è un’Associazione, apartitica e senza alcuno scopo di lucro, che si propone di promuovere:

  • il riciclo degli scarti, organici e non, della filiera vitivinicola 
  • l’immissione dei prodotti di seconda vita nella stessa filiera oppure sul mercato o anche come gadget cui affidare il messaggio di sostenibilità ambientale
  • il riciclo di tutti i rifiuti, allargando il progetto all’intera comunità delle Langhe-Roero, Patrimonio Mondiale dell’Umanità (UNESCO), e coinvolgendo le Istituzioni, le Associazioni culturali e sociali, i cittadini, gli operatori turistici e chiunque operi sul territorio 
  • la creazione di un format esportabile in altri territori sia in Italia che all’estero

Al fine di perseguire i propri scopi, l’Associazione potrà:

  • stabilire gemellaggi e partenariati con associazioni simili in Italia e all’estero
  • promuovere la creazione di start-up che abbiano lo scopo di sperimentare prodotti realizzati con materie seconde
  • indire concorsi coinvolgendo studenti, docenti, cittadini al fine di identificare nuove forme di riuso degli scarti
  • organizzare convegni, seminari, conferenze, workshop e campagne di comunicazione
  • supportare, progettare e realizzare libri, documentari, corsi di aggiornamento, stage, pubblicazione degli atti di convegni, volantini di diffusione delle iniziative
  • svolgere le proprie attività in collaborazione con qualsiasi istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni
  • creare comitati consultivi sui temi tecnici, scientifici ed etici qualora se ne identificasse la necessità

Alle attività connesse con la vita associativa potranno partecipare anche volontari. Tale qualifica è incompatibile con qualsivoglia forma di lavoro retribuito dall’Associazione.

L’Associazione potrà inoltre mutare forma giuridica e statuto, qualora deliberato dall’Assemblea dei Soci con i 3/4 dei voti in conformità alle discipline legislative di riferimento.

Articolo 6 – Adesioni individuali e collettive.

Possono aderire persone, senza alcuna distinzione di genere, razza, idee e religione, che condividano i principi associativi e lo scopo dell’Associazione, e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 

Possono aderire organizzazioni, associazioni, enti e movimenti con finalità omogenee a quelle indicate all’art. 5, i quali comunicano la richiesta di adesione collettiva con atto del loro Presidente o legale rappresentante.

Le adesioni sono vagliate e accettate o respinte dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione cura la tenuta e l’aggiornamento del Libro Soci nel rispetto della legislazione sul diritto alla riservatezza.

Articolo 7 – Soci: criteri di ammissione ed esclusione.

L’Associazione è costituita dai Soci fondatori, dai Soci ordinari che condividono gli scopi dell’Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento e dai Soci sostenitori. I Soci sostenitori e i Soci ordinari possono aderire in forma individuale o in forma di organizzazione.

Tutti i Soci possono partecipare alle attività associative e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo. La quota sarà differenziata in funzione dello status di Socio (sostenitore od ordinario) e dell’appartenenza (organizzazione o persona singola).

Il Consiglio Direttivo determina altresì il termine entro il quale deve essere versata la quota associativa. La collaborazione degli associati al perseguimento delle finalità associative è gratuita.

L’adesione all’Associazione si intende tacitamente rinnovata in mancanza di disdetta. È facoltà di ciascun associato recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti oltre che per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Le quote non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

L’esclusione del Socio per incompatibilità con lo scopo associativo o per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione del Socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dallo stesso.

I Soci recedenti o esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Sono Soci sostenitori coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell’Associazione, desiderino e possano contribuire economicamente o fattivamente al raggiungimento degli scopi stessi in modo maggiore rispetto ai Soci ordinari.

La qualità di Socio sostenitore, a tali fini, è riconosciuta dal Consiglio Direttivo a persone, Imprese, Istituzioni, Associazioni o Organizzazioni che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie dell’Associazione e alla loro concreta realizzazione.

I Soci sostenitori e i Soci ordinari hanno diritto di voto nelle Assemblee.

Articolo 8 – organi dell’Associazione.

Sono organi dell’Associazione:

  • Assemblea dei Soci
  • Consiglio dei Soci fondatori
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente e vice Presidente
  • Segretario Generale e Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia, potrà competere, per l’esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – Assemblea dei Soci.

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all’art. 7 ed è ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo o il Consiglio dei Soci fondatori lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei Soci.

All’Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:

la relazione del Consiglio Direttivo

il bilancio dell’esercizio sociale

L’Assemblea delibera in merito a tutti gli argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.

L’Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione dal Consiglio dei Soci fondatori.

L’Assemblea è un luogo di partecipazione attiva, di avvio di attività e di realizzazione.

Articolo 10 – Convocazione dell’Assemblea dei Soci e diritto di voto.

Le convocazioni dell’Assemblea (ordinaria e straordinaria) sono fatte mediante lettera o e-mail spedita a ciascuno degli associati e pubblicate sul sito web dell’Associazione almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza. 

L’avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, l’ora e il luogo della riunione, nonché gli argomenti da trattare. Qualora all’ordine del giorno sia posta la nomina degli organi dell’Associazione o di suoi singoli componenti, le candidature, comprensive di un breve profilo del candidato, dovranno pervenire in tempo utile perché ne possa essere data comunicazione insieme all’ordine del giorno.

Possono intervenire all’assemblea con diritto di voto tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro Socio conferendo ad esso delega scritta. Nessun Socio può rappresentare più di un Socio.

In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea, sono adottate con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei Soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono adottate a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno 3/4 dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci.

I verbali delle deliberazioni devono essere tenuti presso la sede dell’Associazione a disposizione dei Soci che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Articolo 11 – Consiglio dei Soci fondatori.

Il Consiglio dei Soci fondatori è costituito dai soli Soci firmatari dell’atto costitutivo. Ha facoltà di riunirsi su richiesta di almeno due componenti; ha facoltà di convocare il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci e di essere da esse convocata quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno 1/5 dei componenti di ciascun organo.

Il Consiglio dei Soci fondatori funge da organo di indirizzo, garanzia e vigilanza. Agisce in conformità agli scopi associativi.

Può proporre lo scioglimento dell’Associazione oppure modifiche allo Statuto, che verranno poi prese in carico dall’Assemblea dei Soci.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo.

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 3 a 20 membri, eletto dall’Assemblea. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In fase di avvio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo è composto dai Soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri. Esso delibera validamente con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal vice Presidente o dal consigliere più anziano d’età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica e il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea. 

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione dei Soci, predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.

La carica di Consigliere è gratuita. Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio, purché preventivamente approvate dal Tesoriere. 

Il consiglio direttivo è il vero e proprio organo di governo dell’Associazione e opera in conformità con i seguenti obiettivi:  

  • costruire un modello di sviluppo e crescita basato sulla riduzione dei rifiuti e sul loro riutilizzo, sull’innovazione tecnologica, sulle reti  
  • definire il modello cui dovranno orientarsi le attività dell’Associazione 
  • individuare obiettivi strategici e tattici cui le attività dovranno conformarsi, indicando orizzonti temporali (a breve, a medio, a lungo) di pianificazione e valutazione 
  • raccogliere le buone pratiche nazionali e internazionali che possono costituire esempi virtuosi di comportamento
  • La struttura organizzativa del Consiglio Direttivo dovrà agire considerando le dimensioni del futuro, del benessere della comunità e della sostenibilità ambientale come filtri per ogni proposta o decisione. 
Articolo 13 – Presidente e vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante del Consiglio dei Soci fondatori, provvede a nominare il Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte a terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere e operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente si pone come organo di equilibrio e di garanzia nella vita associativa, mantenendo un’interlocuzione costante con quanti lo richiedano e sollecitando il Comitato Direttivo a trovare una composizione equilibrata tra le istanze dei componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno: un vice Presidente, che potrà rappresentare il Presidente in caso di assenza o impedimento; un Segretario Generale e un Tesoriere.

Articolo 14 – Segretario Generale e Tesoriere.

Il Segretario Generale coordina le attività dell’Associazione, fissa le riunioni, definisce, con il Comitato direttivo, l’ordine del giorno e l’agenda degli incontri. Contribuisce, con la sua attività, all’organizzazione dell’Associazione e delle sue attività. Coordina inoltre le comunicazioni e le sinergie tra organi diversi.         Si avvale di risorse, interne o esterne all’Associazione, per l’aggiornamento e la tenuta del libro dei Soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai Soci. 

Il Tesoriere custodisce somme e valori dell’Associazione, esegue le operazioni di cassa tenendo aggiornata la contabilità, autorizza preventivamente le spese relative agli incarichi associativi che risultino necessarie allo svolgimento delle pratiche relative alla vita associativa. 

Articolo 15 – Risorse economiche ed esercizio finanziario.

 15 – Risorse economiche ed esercizio finanziario

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • contributo Soci
  • quote associative
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali ottenuti anche grazie alla partecipazione a bandi pubblici o privati 
  • donazioni o lasciti testamentari
  • erogazioni liberali da associati e da terzi
  • entrate derivanti da sponsorizzazioni 
  • raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione 
  • entrate derivanti da convenzioni 
  • entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali 
  • contributi dalle associazioni affiliate
  • contributi delle organizzazioni promotrici
  • entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi 
  • contributi da sponsorizzazioni legate ad eventi specifici

L’Associazione non raccoglie contributi provenienti da forze politiche o partitiche né da imprese connesse con la produzione di armi, di prodotti per l’agricoltura inquinanti, o che comunque mettano in atto comportamenti non sostenibili dal punto di vista ambientale e/o sociale. 

Durante la vita dell’Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la    distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. 

L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

Articolo 16 – Esercizi sociali e bilancio.

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea che lo approva, e il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’Associazione a disposizione dei Soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. 

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. 

Articolo 17 – Scioglimento e liquidazione.

L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per inattività dell’Assemblea protratta per oltre due anni. 

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. 

Per qualunque causa di scioglimento dell’Associazione sussiste l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Articolo 18 – Norme applicabili.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, in quanto applicabili, e tutte le altre norme in materia di associazioni non commerciali.